Il Decreto Legge n. 119/2018 ha stabilito l’obbligo, per gli esercenti con partita IVA, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri tramite l’utilizzo di nuovi Registratori di Cassa identificati dalla sigla RT ossia Registratori Telematici.
Fino al mese di luglio l’invio dei corrispettivi telematici sarà facoltativo ma a partire dal 01/07/2019 scatterà l’obbligo di scontrino telematico per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligo che si estenderà a tutti gli altri commercianti a partire dal 2020.
Per ciascun punto vendita è obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa “telematico”, che dovrà rispettare le regole tecniche previste dal provvedimento del 28 ottobre 2016. Non sarà possibile adottare soluzioni operative diverse.
La trasmissione dei corrispettivi digitali dovrà avvenire mediante appunto i nuovi registratori di cassa “telematici”, in grado di garantire gli standard stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha attuato le nuove regole stabilite dall’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.
Cos’è un misuratore fiscale, o registratore, telematico?
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs 5/08/2015, n.127 i “Registratori Telematici” sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input. Da qui si intuisce che possono essere dei classici misuratori fiscali con interfaccia “dati” per l’invio all’Agenzia delle Entrate. E’ possibile anche utilizzare un software gestionale se interfacciato ad un registratore di cassa predisposto all’invio.
Se un misuratore di cassa attualmente installato nel Centro ottico è modificabile, può essere adattato da un tecnico abilitato e diventare un registratore telematico.
Si ricorda che per la “messa in servizio” dei Registratori Telematici occorre rivolgersi ad un laboratorio ABILITATO dall’Agenzia delle Entrate la quale ha reso disponibile un elenco sul proprio sito web.
In effetti non cambia nulla rispetto a quanto fatto fino ad ora: in occasione della chiusura giornaliera l’apparecchio autonomamente elaborerà i dati dei corrispettivi preventivamente memorizzati, predisporrà e sigillerà elettronicamente un file XML contenente i dati e li trasmetterà all’Agenzia delle Entrate in modo sicuro (garantendo autenticità e integrità del contenuto del file stesso).
Lo scontrino e la ricevuta fiscale non avranno più valore e saranno sostituiti dal Documento Commerciale di vendita o prestazione (DM del MEF 07/12/2016), con eccezione di alcune aree geografiche e settori merceologici che saranno individuati da un apposito Decreto Dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate
Di conseguenza, su richiesta del cliente, l’esercente potrà emetterlo cartaceo ma anche in formato informatico. In aggiunta o in alternativa al Documento Commerciale, se richiesta dal cliente, è sempre possibile emettere la fattura elettronica ordinaria o quella semplificata nel caso di vendita di un prodotto detraibile (gestione dei dati sanitari).
Tenendo conto anche dell’adempimento legato all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, se il cliente chiedesse di inserire nel Documento Commerciale il suo Codice Fiscale, il Registratore Telematico, se preventivamente predisposto, può generare automaticamente un file XML da inviare al Sistema TS senza ulteriori passaggi tecnici.
Inoltre occorre tenere presente che per effetto del D.L. 119/2018 art. 17 convertito con L. 145/2018 in attuazione dell’art. 2 Dlgs n. 127 del 5/08/2015 comma 6-quater, “I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, e dei relativi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 (trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri) mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria”.
Si ricorda, infine, che l’acquisto del Registratore Telematico o l’adeguamento di un Misuratore Fiscale dà diritto all’ esercente ad un contributo economico per le spese sostenute. Negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta: nel dettaglio, per ogni strumento un massimo di 250 Euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il codice tributo “6899” nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” e nel campo “anno di riferimento” l’anno di sostenimento della spesa.
L’esercente quindi, provvederà autonomamente a recuperare l’importo del credito d’imposta, a lui spettante, imputandolo in compensazione con gli altri debiti tributari tramite il modello F24 nella prima liquidazione IVA successiva alla registrazione della fattura di acquisto e al pagamento effettuato in modalità “tracciabile”.
FONTE FEDEROTTICA